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Sanzioni previste per positività ad alcol e droghe - ChemSex

Sanzioni previste per positività ad alcol e droghe

Vengono di seguito riportate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza, differenziate per grado alcolemico riscontrato, e per guida in stato psicofisico alterato correlato all’uso di sostanze. Si evidenzia che, qualora un conducente risultasse positivo sia per alcol sia per droghe, la sanzione che gli verrà applicata sarà la somma delle sanzioni previste per la positività per alcol e per la positività per droghe.  

TASSO ALCOLEMICO

>0,8 e < 1,5 g/l

Ammenda

Da € 800 a € 3.200

Sospensione patente

Da 6 a 12 mesi

Decurtazione punti

10 punti

Arresto

Fino a 6 mesi

Fermo

Si

TASSO ALCOLEMICO

>1,5 g/l

Ammenda

Da € 1.500 a € 6.000

Sospensione patente

Da 12 a 24 mesi

Decurtazione punti

10 punti

Arresto

Da 6 a 12 mesi

Confisca veicolo

Confisca del veicolo con sentenza di condanna. Non si applica la confisca del veicolo nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.
  Se vuoi sapere a quale quantità di bevande alcoliche si debbano i tassi alcolemici di cui si parla nella tabella qui sopra, vai alla pagina: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_463_listaFile_itemName_3_file.pdf E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste ai conducenti di età inferiore ai 21 anni e ai neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida (tasso alcolemico pari a zero g/l).

Positività alle sostanze

Ammenda

Da € 1.500 a € 6.000

Sospensione patente

Da 12 a 24 mesi

Decurtazione punti

10 punti

Arresto

Da 6 a 12 mesi

Confisca veicolo

Confisca del veicolo con sentenza di condanna. Non si applica la confisca del veicolo nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.
  Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un indicente stradale, le pene suddette sono raddoppiate ed è disposta la confisca del mezzo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nel caso di omicidio colposo è prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente. A fronte di lesioni gravi è prevista invece la reclusione da 6 mesi a 2 anni, mentre per lesioni gravissime è prevista reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni, con sospensione della patente fino a 2 anni (in ambedue i casi). In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima è di 15 anni (art.589 e 590 Codice Penale, art.222 Codice della Strada).