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Le sostanze psicoattive i controlli sul lavoro - ChemSex

Le sostanze psicoattive i controlli sul lavoro

La legge inserisce l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abituale, tra le condizioni che, comportando particolari rischi sia per il lavoratore che per soggetti terzi, sono incompatibili con le mansioni lavorative elencate nella tabella “Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi” (INTESA STATO/REGIONI 30.10.2007 (G.U. N. 266 DEL 15.11.2007) E ACCORDO STATO/REGIONI DEL 18.09.2008 (G.U. N. 236 DEL 08.10.2008). Per la legge l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è incompatibile con le mansioni lavorative che comportano particolari rischi sia per chi le assume che per le altre persone che entrano in relazione con chi le ha assunte per ragioni lavorative. (“Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi”). In particolare sono incluse: 1- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi; 2 – mansioni inerenti le attività di trasporto; 3 – funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Il datore di lavoro, prima di adibire il lavoratore alle mansioni in questione, deve chiedere una visita al medico competente per verificare l’assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti comprendono una visita medica ed un esame delle urine presso un laboratorio di analisi chimico-cliniche pubblico o privato accreditato per la ricerca di: – Oppiacei (eroina, morfina, codeina etc.) – Cocaina – Cannabinoidi (marijuana, ecc.) – Amfetamine e derivati – Metadone La visita dovrà essere ripetuta con periodicità almeno annuale. Qualora l’esame delle urine risulti positivo per una delle sostanze nell’elenco (o dei loro prodotti di trasformazione),il lavoratore verrà giudicato temporaneamente non idoneo e sospeso dall’attività a rischio e dovrà essere inviato dal medico competente al Servizio per le Dipendenze dell’ Azienda Sanitaria nel cui territorio ha sede l’attività produttiva o in cui risiede il lavoratore. Il lavoratore verrà nuovamente sottoposto ad accertamenti di laboratorio per un periodo ritenuto opportuno dal servizio per le Dipendenze. La sorveglianza sanitaria non è quindi rivolta solo alla salute del lavoratore, ma anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, quindi sul luogo di lavoro, prevede che questa venga finalizzata, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni menzionate e la verifica deve essere messa in atto al momento della visita preventiva e nei controlli periodici. Le “sostanze stupefacenti e psicotrope” oggetto dell’Intesa sono quelle iscritte nelle tabelle I e II , aggiornate periodicamente dal Ministero della Salute (http://www.ministerosalute.it). E’ importante sottolineare che anche l’uso sporadico di tali sostanze è incompatibile con lo svolgimento delle mansioni interessate. Tra esse si deve porre particolare attenzione alla valutazione anche in merito all’uso di alcuni farmaci quali ad es. benzodiazepine, metadone e buprenorfina.

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